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Estatutos de la Fundación Red Mundial de Oración del Papa aprobados por el Papa Francisco el 17 11 2020 y vigentes desde el 17 12 2020

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/03/0633/01480.html

Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”, 03.12.2020
[B0633]

STATUTO

PREAMBOLO

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa (in seguito RMPP), si è sviluppata dall’iniziativa originale dell’Apostolato della Preghiera, il quale, nato in Francia nel 1844, da P. François-Xavier Gautrelet, S.J., e inizialmente indirizzato ai giovani Gesuiti durante la formazione iniziale, si spanse velocemente come apostolato di preghiera per la missione della Chiesa, raggiungendo allora circa 13 milioni di soci in molti paesi. Successivamente, nel 1915, nascerà la sua sezione giovanile la Crociata Eucaristica, oggi Movimento Eucaristico Giovanile.

Gli Statuti dell’Apostolato della Preghiera sono stati emendati nel corso degli anni (1866, 1879, 1896, 1968, 2018) diventando sempre più un servizio della Santa Sede vicino alla preghiera per le intenzioni del Santo Padre (come voluto specialmente da Leone XIII e Pio XI). In continuazione con i suoi predecessori, Papa Francesco ha voluto che questo servizio al Santo Padre, attraverso la preghiera, diventasse una Opera Pontificia. Con questo, se nel passato l’Apostolato della Preghiera era percepito come una missione della Santa Sede affidata alla Compagnia di Gesù, d’ora in poi, come Rete Mondiale di Preghiera del Papa, continua il collegamento con la Compagnia ma si apre a una dimensione universale, mettendosi al servizio di ogni Chiesa particolare nel mondo.

La RMPP coordina e anima questo movimento spirituale in molti paesi, sostenendo la missione evangelizzatrice del Santo Padre attraverso la preghiera per una missione di compassione per il mondo. Il Movimento Eucaristico Giovanile è la proposta della RMPP per i giovani.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

1. Con il Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 17 novembre 2020, è costituita la Fondazione Vaticana denominata “RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA”.

2. La sede legale è nello Stato della Città del Vaticano. Essa gode di personalità giuridica canonica pubblica vaticana ed è iscritta nel rispettivo Registro dello Stato della Città del Vaticano, al n. 58.

3. Dalla data odierna, lo Statuto dell’Ente “RMPP”, approvato il 27 marzo 2018, è abrogato.

Art. 2

1. La RMPP è una Opera Pontificia al servizio ecclesiale della Santa Sede che il Sommo Pontefice affida alla cura della Compagnia di Gesù1. Ha un compito di coordinamento e animazione a livello mondiale, laddove paesi e diocesi assumono la preghiera come forma di apostolato e, in particolare, accolgono le intenzioni mensili di Preghiera proposte dal Santo Padre alla Chiesa, come tema o contenuto della preghiera personale, o di gruppo, collaborando in questo modo con la missione della Chiesa per mettersi al servizio delle sfide dell’umanità2

2. La RMPP è aperta a tutti i cattolici che desiderano risvegliare, rinnovare e vivere il carattere missionario che procede dal loro battesimo.

3. Il suo fondamento è la spiritualità del Cuore di Gesù ed è esplicitata nel documento di Ricreazione dell’Apostolato della Preghiera intitolato “Un cammino con Gesù in disponibilità apostolica”3, offrendo al discepolo di Gesù un cammino per far sì che il suo sentimento e la sua azione si identifichino con il cuore di Cristo, in una missione di compassione per il mondo.

Art. 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito della dotazione iniziale della somma di €150.000,00 (Euro centocinquantamila,00) e $ 280.000,00 (dollari duecentottantamila,00).

2. Il patrimonio può essere incrementato:

a. da acquisti, lasciti o donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione e destinati sempre al conseguimento delle finalità istituzionale specificate nel presente Statuto;

b. dai contributi di soggetti pubblici o privati;

c. dal profitto delle royalties, come ad esempio i diritti di autore, dalle iniziative messe in corso con i fini istituzionali.

Art. 4

La RMPP propone ai cattolici un percorso spirituale chiamato "Il Cammino del Cuore", che integra due dimensioni:

a. Compassione per il mondo e per gli esseri umani

Il Santo Padre affida alla Fondazione la missione di far conoscere, promuovere e stimolare la preghiera per le sue intenzioni, che esprimono sfide dell’umanità e della missione della Chiesa. Essa è responsabile della loro diffusione in tutto il mondo e si impegna a promuoverle. Le persone che accolgono e pregano per queste intenzioni aprono il loro sguardo e il loro cuore ai bisogni del mondo, facendo proprie le gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze dell'umanità e della Chiesa, e vengono ispirate a compiere opere di misericordia spirituale e corporale. In questo modo, vivono un percorso spirituale che permette di uscire dalla "globalizzazione dell'indifferenza" e di aprirsi alla compassione per il mondo.

b. La comunione con la missione del Figlio

Attraverso questo percorso spirituale, animato e coordinato dalla RMPP, si risveglia la vocazione missionaria del battezzato, permettendogli di collaborare nella sua vita quotidiana, con la missione che il Padre ha affidato al suo Figlio. In questo modo egli diventa interiormente disponibile alla chiamata di Dio, attraverso il suo Spirito Santo, che interpella e guida ogni cuore e ogni coscienza umana verso il bene.

Art. 5

"Il Cammino del Cuore" è un processo spirituale strutturato pedagogicamente per identificarsi con il pensiero, il volere e i progetti di Gesù. In questo modo, la persona battezzata si propone di accogliere e servire il Regno di Dio, motivata dalla compassione nello stile del Figlio di Dio. Questo percorso lo rende disponibile alla missione della Chiesa.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 6

Sono Organi della Fondazione:

a) Il Consiglio di Amministrazione

b) Il Direttore Internazionale

c) Il Comitato di Assistenza

d) Il Revisore dei Conti

Art. 7

La Fondazione è direttamente sottoposta all’autorità del Sommo Pontefice, che la governa mediante la Segreteria di Stato, tenendo conto dall’affidamento storico fin dall’inizio dell’Apostolato della Preghiera alla Compagnia di Gesù.

Art. 8

1. La Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (di seguito Consiglio) costituito da 5 (cinque) membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore Internazionale che, per quanto possibile, sarà appartenente alla Compagnia di Gesù, proposto dal Superiore Generale della medesima Compagnia di Gesù e nominato dal Santo Padre.

3. Il Consiglio è composto, oltre che dal Direttore Internazionale, da un rappresentante della Segreteria di Stato e da 3 (tre) membri proposti dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

4. I membri del Consiglio sono nominati dal Segretario di Stato per un triennio e possono essere confermati nell’incarico. La scadenza dell’incarico affidato al Consiglio viene in ogni caso prorogata fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del mandato.

5. In caso di vacanza durante il triennio si provvede alle eventuali sostituzioni per il tempo residuo del mandato, secondo quanto previsto dal comma 3-4 del presente articolo.

6. I Consiglieri decadono dal proprio incarico nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo; decadono altresì nel caso pongano in essere pubblicamente atti contrari alla morale e ai principi della Chiesa cattolica, ovvero vengano a trovarsi in situazioni d’incompatibilità con la permanenza in carica. La decadenza è dichiarata dal Segretario di Stato, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, straordinariamente quando il Presidente, ovvero tre consiglieri o l’Autorità Superiore lo ritengano opportuno.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo amministrativo:

a) garantisce che la missione, la visione, la spiritualità propria e lo spirito ecclesiale della RMPP siano in linea con gli orientamenti del Santo Padre e della Chiesa cattolica;

b) determina gli indirizzi generali e vigila sull’andamento della gestione della Fondazione;

c) delibera sul bilancio preventivo dell’anno successivo entro il 30 settembre dell’anno precedente cui si riferisce l’esercizio e sul bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo cui si riferisce l’esercizio;

d) propone tramite il Presidente, eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Segretario di Stato, sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù;

e) approva il piano di lavoro annuale e il piano strategico della Direzione Internazionale;

f) redige apposito verbale delle riunioni che deve essere tempestivamente trasmesso al Segretario di Stato, e al Superiore Generale della Compagnia di Gesù, dopo la relativa approvazione nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 11

Compete al Direttore Internazionale:

a) gestire gli affari ordinari della RMPP;

b) rendere conto annualmente al Consiglio di Amministrazione della sua gestione;

c) informare il Consiglio di Amministrazione circa i progetti internazionali elaborati e gestiti con il Comitato di Assistenza;

d) nominare i Direttori Regionali o Nazionali per il coordinamento e l’animazione, previa consultazione del Superiore Generale della Compagnia di Gesù, con l'approvazione della rispettiva Conferenza Episcopale;

e) nominare i Coordinatori Nazionali, i quali - non essendo questa la loro missione principale - sono a tempo parziale, e informare la rispettiva Conferenza Episcopale;

f) informare periodicamente il Superiore Generale della Compagnia di Gesù sull’attività della RMPP;

g) avere incontri continentali con i Direttori Nazionali o Regionali e con i Coordinatori Nazionali.

Art. 12

1. Il Comitato di Assistenza è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Direttore Internazionale. La nomina è annuale e rinnovabile.

2. Il Comitato di Assistenza ha carattere consultivo e coadiuva il Direttore Internazionale nella presentazione delle iniziative ed eventuali progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

1. Il Revisore unico è nominato dalla Segreteria di Stato per un triennio e può essere riconfermato nell’incarico.

2. È compito del Revisore:

a) vigilare sull’osservanza del diritto, dello Statuto e delle altre disposizioni concernenti la Fondazione ed in particolare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;

b) provvedere al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, compiendo, se ritenuto opportuno e/o necessario anche verifiche di cassa;

c) redigere un apposito verbale relativo alle summenzionate attività che viene trasmesso al Segretario di Stato e al Consiglio di Amministrazione;

d) Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 14

La Fondazione ha la capacità giuridica di acquisire, trattenere, gestire e alienare beni temporali, secondo le norme legali di ciascun paese. Il Direttore Internazionale è responsabile della gestione di tali beni per quanto riguarda l’attività amministrativa della Fondazione. I Direttori Nazionali o Regionali sono responsabili della gestione di tali beni, rispettivamente a livello nazionale o regionale.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 15

L’organizzazione della missione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, con i suoi orientamenti a livello internazionale e nazionale, è specificata nel Regolamento Generale.

Art. 16

Il presente Statuto avrà vigore ad experimentum dalla data di approvazione per tre anni. Le modifiche del presente Statuto sono disposte dal Segretario di Stato su proposte del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa i beni costituenti il patrimonio, (conclusa la fase liquidatoria), sono devoluti per indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 17 novembre 2020.

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1 Cfr. Norme Complementari della Compagnia di Gesù, 309 §2: “Tra queste associazioni la Compagnia promuove e sostiene con speciale sollecitudine, ed esorta le singole Province a fare altrettanto ... l'"Apostolato della Preghiera" e il "Movimento Eucaristico Giovanile", affidati alla Compagnia dalla Santa Sede”.

Conta diversi documenti ufficiali, tra i quali spicca Un cammino con Gesù in disponibilità apostolica, che ha l'approvazione di Papa Francesco (Roma, 3 dicembre 2014) e presenta il percorso di "Ricreazione" dell'Apostolato della Preghiera al tempo di oggi.

Cfr Nota 2.

[01480-IT.01] [Testo originale: Italiano]


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